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Convenzione per le garanzie nei Contratti Commerciali Note esplicative e procedure
Tale Convenzione rientra in maniera preminente
nella tipicità dei prodotti finanziari in quanto materia di attività puramente finanziaria.
La
causale dell’atto fidejussorio è infatti costituita dall’obbligatorietà del pagamento, quindi di
obbligazione puramente del “dare” e non del “fare”.
Nella fattispecie la funzione delle nostre fidejussioni a garanzia delle insolvenze commerciali è
dunque quella di risarcire i danni subiti dal creditore (Ditta Venditrice) per il mancato soddisfacimento da parte di un altro soggetto debitore (Ditta Acquirente)
dell’obbligo del pagamento di beni acquistati.
La
Convenzione inoltre produce
notevoli vantaggi per entrambe le Parti contrattuali, Creditore e Debitore, in quanto consente alla Ditta Venditrice
di incrementare le vendite
concedendo ai Clienti maggiori esposizioni, ottenendo inoltre la
possibilità di selezionare i propri Clienti sulla base della conoscenza
delle delibere dei fidi effettuate dalla nostra Società. In maniera
analoga le Ditte Acquirenti, ottenendo maggior credito possono
aumentare notevolmente gli ordini delle forniture.
E’
importante sottolineare le notevoli differenze e vantaggi che offre tale Convenzione,
del tutto innovativa , rispetto alle tradizionali Convenzioni del Credito
Commerciale.
La Ditta Venditrice infatti:
·
ottiene una copertura al
100%;
·
non
ha l’obbligo di garantire tutto il fatturato;
·
non
deve chiedere alcun benestare per la concessione del limite di
credito ogni volta che deve effettuare la fornitura;
·
non
è vincolata alla condizione di dover limitare la copertura della fornitura all’importo del fido concesso dalla Compagnia;
·
non
è soggetta a tempi di attesa per ottenere le concessioni dei limiti di
credito;
·
non
deve effettuare alcun deposito di garanzia;
·
non deve pagare le spese di informazioni;
·
non
è vincolata ad alcun obbligo di disdetta della Convenzione;
· paga un basso corrispettivo fisso e non in percentuale anche per importi elevati;paga il corrispettivo una tantum al momento del rilascio dell’atto fidejussorio. La procedura in ordine di tempo per ottenere la garanzia dei crediti è la seguente:
la
Ditta Venditrice dovrà compilare e trasmettere sottoscritta la “Proposta
per la garanzia dei crediti commerciali”
unitamente al Certificato della C.C.I.A. ed ultimo bilancio della Ditta Acquirente
; la Convenzione garantisce i crediti sia in Italia che all’Estero (preferibilmente i paesi
Europei non extracomunitari);
all’accettazione
da parte della Società della “Proposta”,
viene stipulata la Convenzione tra la Ditta Venditrice e la Società.
Costituisce
onere della Ditta Venditrice informare la Ditta Acquirente dell’esistenza della fideiussione;
la
Ditta Venditrice dovrà comunicare alla Società gli
estremi delle Ditte Acquirenti, indicando per ciascuna l’importo massimo che intende garantire nell’arco di un anno e specificare se trattasi di vecchio o nuovo Cliente;
la
Società,
soltanto per le Ditte Acquirenti le cui
informazioni sono positive, trasmetterà l’atto fidejussorio (allegato
B) in triplice copia alla Ditta Venditrice di cui un esemplare dovrà essere restituito alla Società
debitamente sottoscritto in ogni sua parte ;
la
Società
s’ impegna inoltre ad elevare il massimale garantito a richiesta della Ditta Venditrice, dietro pagamento del corrispettivo
;
tale
atto fidejussorio dovrà essere allegato alla Convenzione ed alle Condizioni Generali (allegato
A) per formarne parte integrante, unitamente alla copia della quietanza che indica il corrispettivo da pagarsi in via anticipata ed in unica soluzione ;
il corrispettivo che la Ditta Venditrice dovrà corrispondere per ciascuna fideiussione, calcolato in rapporto alla percentuale di fatturato complessivo, garantito, verrà concordato alla stipula della Convenzione . Convenzione
per la Garanzia dei Contratti
di Locazione
intercorrente
tra
art.
1 - La
SOCIETA’ si impegna a garantire al LOCATORE i puntuali pagamenti a questi dovuti dal CONDUTTORE, a fronte delle obbligazioni assunte dal CONDUTTORE con il contratto di locazione immobiliare.
art.
2 - In base agli accordi operativi presi tra la SOCIETA’ e……………………………… , in relazione alla segnalazione e trasmissione della documentazione tecnica e per l’affidamento del CONDUTTORE , la SOCIETA’ si
riserva la facoltà di rilasciare a suo
insindacabile giudizio la relativa fideiussione , a seguito dell’istruttoria del Comitato fidi
.
art.
3 - Ogni atto fidejussorio è costituito dalle “Premesse” che si
diversificano in base ai riferimenti dei contratti e CONDUTTORI diversi, e dalle “Condizioni Generali”, uguali e non suscettibili a modifiche,
che regolano tutti i contratti e che si intendono sin da ora concordement e accettate dalle Parti.
I
testi delle “Condizioni Generali” sono distinti e regolano uno la
fidejussione sostitutiva del deposito di garanzia ed uno la fidejussione a
garanzia del pagamento dei canoni di locazione.
Qualora
per lo stesso contratto di locazione vengano richieste
ambedue le garanzie predette, saranno rilasciate due
distinte fidejussioni come sopra
specificato.
Le
“Condizioni Generali” che si allegano alla presente Convenzione per
formarne parte integrante sono: allegato A per le garanzie di pagamento dei canoni ed allegato B per le garanzie del deposito.
art.
4 - La DITTA…………………… si impegna a far accettare e
sottoscrivere ai LOCATARI gli atti fidejussori che verranno predisposti,
sottoscritti e rilasciati dalla SOCIETA’ ed a
corrispondere contestualmente alla consegna dell’atto fidejussorio, il pagamento del relativo corrispettivo.
art.
5 - La validità delle fidejussioni è subordinata, come previsto all’art. 3 delle premesse, al pagamento in
via anticipata ed in unica
soluzione del corrispettivo, stabilito concordemente tra le Parti, come
segue:
a)
€ …………………………………………………,
per le fidejussioni sostitutive del deposito di garanzia, per un massimale non superiore ad € …………………………………………………
b)
€……………………………………………………..
per le fidejussioni a
garanzia del pagamento dei
canoni, per un massimale non superiore ad €………………………………………………………………..
art.
6 - Il corrispettivo minimo che il
LOCATORE dovrà corrispondere per ciascuna fidejussione rilasciata dalla
SOCIETA’ è stabilito nella misura di € .........................
art.
7 -
In deroga a quanto stabilito
al punto 3, qualora l’importo del canone di locazione superi la somma di €
........... annui, il corrispettivo sarà calcolato in base ad un tasso da
stabilire caso per caso, e comunque non superiore al .......% per l’intero periodo di durata del
contratto.
art.
8 - Per qualsiasi controversia
il Foro competente è esclusivamente quello di
Roma.
Art.
9 -
La presente Convenzione ha durata annuale ed il termine iniziale viene, di
comune accordo fra le Parti ,
fissato al
....................... .
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