Convenzione   per   le   garanzie   nei   Contratti    Commerciali

Note  esplicative  e  procedure

 

Tale   Convenzione   rientra in maniera preminente nella tipicità dei prodotti finanziari  in   quanto   materia di    attività   puramente   finanziaria.

La  causale  dell’atto  fidejussorio   è   infatti    costituita   dall’obbligatorietà   del   pagamento, quindi di obbligazione    puramente    del  “dare”  e  non  del  “fare”.

Nella   fattispecie la   funzione  delle nostre  fidejussioni   a   garanzia   delle   insolvenze commerciali è dunque quella di risarcire i danni subiti dal creditore  (Ditta Venditrice) per   il   mancato  soddisfacimento da  parte di un  altro  soggetto   debitore (Ditta Acquirente) dell’obbligo   del  pagamento  di  beni  acquistati.

La Convenzione inoltre  produce notevoli vantaggi per entrambe le Parti contrattuali, Creditore  e  Debitore, in  quanto  consente alla Ditta Venditrice  di incrementare le vendite concedendo ai Clienti maggiori esposizioni, ottenendo inoltre la possibilità di selezionare i propri Clienti sulla base della conoscenza delle delibere dei fidi effettuate dalla nostra Società. In maniera analoga le Ditte Acquirenti, ottenendo maggior credito possono aumentare  notevolmente  gli  ordini  delle  forniture.

E’  importante  sottolineare  le notevoli   differenze   e   vantaggi   che  offre  tale    Convenzione, del tutto innovativa ,  rispetto alle   tradizionali   Convenzioni  del Credito Commerciale.

La  Ditta  Venditrice   infatti:

·     ottiene  una  copertura  al 100%;

·     non  ha  l’obbligo  di  garantire  tutto  il  fatturato;

·     non deve chiedere alcun benestare per la concessione del limite di credito  ogni volta  che  deve  effettuare  la  fornitura;

·     non è  vincolata  alla  condizione  di  dover  limitare  la   copertura  della fornitura  all’importo  del  fido  concesso  dalla  Compagnia;

·     non  è  soggetta  a  tempi di attesa per ottenere  le concessioni dei limiti di credito;

·     non  deve  effettuare  alcun  deposito  di  garanzia;

·     non  deve  pagare  le  spese  di  informazioni;

·     non è  vincolata  ad  alcun  obbligo di  disdetta  della   Convenzione;

·     paga  un  basso corrispettivo  fisso  e non  in percentuale  anche  per importi  elevati;paga il corrispettivo una tantum al momento del rilascio dell’atto fidejussorio.

La  procedura   in ordine   di tempo  per ottenere  la  garanzia   

dei  crediti  è  la  seguente:

 

la Ditta Venditrice   dovrà   compilare  e  trasmettere   sottoscritta  la “Proposta per la garanzia dei crediti commerciali” unitamente al Certificato della C.C.I.A. ed ultimo   bilancio della Ditta Acquirente   ;   la  Convenzione  garantisce i crediti   sia in Italia  che  all’Estero (preferibilmente i paesi Europei non extracomunitari);

 

all’accettazione  da parte  della  Società  della  Proposta”,  viene  stipulata la Convenzione   tra  la  Ditta  Venditrice  e  la  Società.

Costituisce onere della Ditta Venditrice informare la Ditta Acquirente    dell’esistenza   della   fideiussione;

 

la  Ditta Venditrice  dovrà comunicare alla Società gli estremi  delle  Ditte   Acquirenti, indicando   per  ciascuna  l’importo   massimo che  intende   garantire   nell’arco  di  un  anno  e   specificare   se   trattasi  di  vecchio  o  nuovo  Cliente;

 

la  Società,  soltanto per  le Ditte Acquirenti le cui informazioni sono positive, trasmetterà  l’atto  fidejussorio (allegato B) in   triplice  copia   alla Ditta  Venditrice  di  cui  un  esemplare  dovrà  essere  restituito  alla  Società   debitamente  sottoscritto in  ogni  sua  parte ;

 

la  Società  s’ impegna  inoltre   ad  elevare  il  massimale  garantito  a  richiesta  della Ditta  Venditrice,  dietro  pagamento  del  corrispettivo ;

 

tale   atto  fidejussorio  dovrà   essere  allegato alla Convenzione   ed   alle  Condizioni Generali (allegato A)    per  formarne   parte  integrante,   unitamente  alla  copia    della  quietanza  che  indica  il  corrispettivo  da  pagarsi  in  via  anticipata  ed  in unica  soluzione ;

 

 il corrispettivo  che la  Ditta Venditrice dovrà corrispondere per ciascuna fideiussione, calcolato in rapporto alla percentuale di fatturato complessivo,   garantito,  verrà   concordato alla  stipula  della  Convenzione .

Convenzione  per  la  Garanzia  dei  Contratti   

  di  Locazione

 

 

 

                                  intercorrente     tra

 

 

 

la SOVEREIGN UNION INTERNATIONAL Plc ………………………………………………………… in seguito denominata   LA SOCIETA”’  e ……….…………………………………………………………………………………. ,   in   seguito   denominato ” LOCATORE” .

       

art.  1 - La  SOCIETA’  si  impegna  a   garantire al LOCATORE  i  puntuali   pagamenti   a  questi   dovuti  dal   CONDUTTORE, a  fronte   delle obbligazioni  assunte  dal   CONDUTTORE   con   il   contratto di   locazione   immobiliare.   

art.   2 -  In   base   agli   accordi   operativi  presi   tra  la SOCIETA’   e………………………………  , in   relazione  alla  segnalazione   e   trasmissione   della   documentazione tecnica   e   per l’affidamento  del   CONDUTTORE , la SOCIETA’ si  riserva  la facoltà di   rilasciare a suo insindacabile giudizio la relativa fideiussione ,   a seguito    dell’istruttoria   del    Comitato  fidi .   

art. 3 -  Ogni atto   fidejussorio  è costituito  dalle   “Premesse” che si diversificano in   base   ai   riferimenti   dei contratti e    CONDUTTORI      diversi, e   dalle   “Condizioni Generali”,  uguali  e   non suscettibili a modifiche, che   regolano tutti i contratti   e   che   si intendono   sin   da   ora   concordement e   accettate   dalle   Parti.

I testi delle “Condizioni Generali” sono distinti e regolano uno la fidejussione sostitutiva del deposito di garanzia ed uno la fidejussione a garanzia del pagamento dei canoni di locazione.

Qualora  per  lo stesso   contratto di   locazione vengano richieste ambedue  le garanzie  predette, saranno rilasciate due  distinte  fidejussioni come sopra specificato.

Le “Condizioni Generali” che si allegano alla presente Convenzione per formarne parte integrante sono: allegato A   per  le garanzie di pagamento   dei  canoni ed  allegato   B  per  le   garanzie  del   deposito.   

art. 4 - La  DITTA……………………  si impegna   a far accettare e sottoscrivere ai LOCATARI gli atti fidejussori che verranno predisposti, sottoscritti   e rilasciati dalla SOCIETA’ ed a corrispondere contestualmente alla consegna dell’atto  fidejussorio,   il   pagamento   del   relativo   corrispettivo.

art. 5 -   La  validità  delle  fidejussioni è subordinata,  come  previsto  all’art. 3  delle premesse, al pagamento in  via anticipata ed in unica soluzione del corrispettivo, stabilito concordemente tra le Parti, come segue:

a) € …………………………………………………, per le fidejussioni  sostitutive del deposito  di  garanzia, per   un  massimale non  superiore ad € …………………………………………………

b) €…………………………………………………….. per  le fidejussioni a garanzia  del pagamento dei canoni,  per un massimale  non superiore ad  ………………………………………………………………..   

art. 6 -   Il corrispettivo minimo che il LOCATORE dovrà corrispondere per ciascuna fidejussione rilasciata dalla SOCIETA’ è stabilito nella misura di € .........................

art. 7 -  In deroga a quanto stabilito al punto 3, qualora l’importo del canone di locazione superi la somma di € ........... annui, il corrispettivo sarà calcolato in base ad un tasso da stabilire caso per caso, e comunque non superiore al .......%  per l’intero periodo di durata del contratto.

art. 8 -   Per qualsiasi controversia il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Art. 9 - La presente Convenzione ha durata annuale ed il termine iniziale viene, di comune accordo fra  le Parti ,  fissato al ....................... .